Modifica articolo corruzione tra privati
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 sull’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI («Giustizia e affari interni») del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
In particolare, tale decreto legislativo modifica l’articolo 2635 del Codice civile relativo alla corruzione tra privati inserendo inoltre 2 nuovi articoli, il 2635 bis e ter.
L’articolo 2635 del codice civile viene così modificato: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni».
L’articolo 2635-bis analizza invece l’istigazione alla corruzione tra privati: «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo».
Infine l’articolo 2635-ter del codice civile stabilisce che: «La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.».
Tale provvedimento incide infine sulle sanzioni previste per il delitto di corruzione tra privati all’interno del Decreto Legislativo 231 del 2001.
Nello specifico, per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, C.C.), saranno previste sanzioni pecuniarie da quattrocento a seicento quote mentre nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 C.C.), la sanzione potrà variare da duecento a quattrocento quote.
Per tali reati sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto legislativo 231 del 2001, vale a dire l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il provvedimento è entrato in vigore il 14 aprile 2017.
Cosa fare:
- Aggiornare l’analisi dei rischi in modo puntuale
- Aggiornare il Modello 231 e l’elenco reati
- Aggiornare il Modello 231 e l’elenco reati
- Fare informativa interna (immediata) per le funzioni interessate
- Programmare la formazione per il personale coinvolto