Il reato di traffico d’organi entra nel Decreto Legislativo 231
Entrata in vigore il 7 gennaio scorso, la Legge 236/2016 ha inserito nel codice penale il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis), che prevede che «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente» venga punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con una multa da 50.000 a 300.000 euro (se l’autore del reato è una persona che esercita la professione sanitaria viene applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione).
Nei confronti di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi è prevista inoltre la reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50.000 a 300.000 euro.
A tali fattispecie di reato è stata estesa la disciplina dell’articolo 416, comma 6 del codice penale “Associazione per delinquere” che, ai sensi del Decreto Legislativo 231 (articolo 24-ter del Decreto) prevede a carico dell´ente responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a mille quote e sanzioni interdittive non inferiori a un anno.
Cosa fare:
- Aggiornare l’analisi dei rischi
- Aggiornare il Modello 231 e l’elenco reati
- Aggiornare il Modello 231 e l’elenco reati
- Fare informativa interna per le funzioni interessate (se applicabile il rischio)